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PEC obbligatoria

Registro imprese: PEC obbligatoria per le società iscritte

 

Entro il 29 novembre 2011 tutte le societa', di persone e di capitali, gia' costituite alla data del 29 novembre 2008, devono comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo PEC. La comunicazione deve essere fatta tramite Comunica. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'articolo 2630 del Codice Civile prevede al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 Euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.
Tav. 1 – Adempimenti per comunicazione da parte delle società di persone e società di capitale per comunicazioni indirizzo PEC al Registro Imprese
Normativa di riferimento Art. 16 del D. Lgs 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009. Il D.L. 185/2008 per favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec). Società interessate Sono obbligate alla comunicazione della PEC al registro imprese le società di capitali e le società di persone. Soggetti esclusi Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma di società, mentre le società di nuova costituzione devono provvedervi contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, precisando nel riquadro 5 del modello S1, oltre all’indirizzo completo della sede legale anche la PEC. Soggetti obbligati alla comunicazione La comunicazione deve essere fatta: - dall’amministratore della società; - o dal soggetto dallo stesso delegato (procuratore) o incaricato (professionista) . Termini Entro il 29 novembre 2011 Società in possesso o non in possesso Se la società possiede già una PEC, prima di eseguire la comunicazione, è opportuno verificare che la stessa non sia scaduta. Se la società non possiede ancora una PEC, prima della comunicazione, deve acquistarla presso uno dei Gestori autorizzati da DigitPA. I Gestori di PEC sono iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile tramite Internet all'indirizzo www.digitpa.gov.it nella sezione Posta Elettronica Certificata - Elenco gestori. La modulistica da utilizzareLa comunicazione deve essere fatta tramite Comunica. La distinta dovrà contenere il modello S2, compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata. • Modello Note: specificare che trattasi della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ; • Distinta Fedra sottoscritta digitalmente dall'amministratore. Costi La comunicazione è gratuita, in quanto non soggetta a bollo e a diritti di segreteria. - Bollo € 0,00; - Diritti di segreteria € 0,00 Sanzioni In caso di inosservanza di tali disposizioni l’articolo 2630 del Codice Civile prevede al comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2065 Euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.